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Oggetto: Elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020 Trascinamento giornate agricole del 2019 nell’anno 2020.

-Una recente circolare della Direzione Generale INPS comunica che l’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”.                                                                                                                                                             -Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2020, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.                                                                                                                                             -Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2020, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.                                                                                        -Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o   decreti.                                                                                                                                                         -Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.                                                                                                                         –Pertanto, i braccianti agricoli che nell’anno 2020 non hanno raggiunto il requisito delle gg.51 ma oltre 5 giornate possono presentare domanda disoccupazione agricola in quanto è previsto il trascinamento delle giornate lavorate nel 2019.                                                                                                                    Il Presidente Peppino De Luca