Unsic Lecce

Presidenza Provinciale Lecce

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Oggetto: indennità di accompagnamento al paziente in chemioterapia.

     L’indennità di accompagnamento, viene erogata a tutti i cittadini, senza tener conto alcun limite di reddito, a condizione che il trattamento chemioterapico a cui è sottoposto il malato oncologico provochi: •l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; •oppure l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi).

     L’indennità di accompagnamento compete al paziente malato oncologico in trattamento di chemioterapia e/o radioterapia, in dialisi, affetto da autismo, da morbo di Parkinson, epilessia o affetto da qualunque altra malattia fisica o psichica, per un periodo di tempo limitato al ciclo di cure.

     L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

     Non ha diritto all’indennità di accompagnamento il malato che riesce a deambulare e a compiere gli atti quotidiani della vita senza alcun aiuto.

     L’indennità di accompagnamento è una misura assistenziale riconosciuta a tutti i cittadini, di qualsiasi età a prescindere dal reddito.

     L’interessato può presentare la richiesta di indennità di accompagnamento relativamente al periodo del trattamento chemioterapico. In caso di rifiuto della domanda, entro sei mesi dal rigetto, può rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della prestazione.

     L’indennità di accompagnamento spetta sia a cittadini italiani che stranieri, a condizione che siano stabilmente residenti in Italia. Per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del Comune, per gli extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno.

     Se il l’interessato non è in grado, durante il trattamento oncologico, di curare i propri interessi (gestione del conto corrente bancario o postale, vendita o acquisto di immobili, ecc.), può avvalersi di appositi strumenti giuridici, tra cui la procura notarile e la nomina di un amministratore di sostegno.

     Al malato oncologico in trattamento il Comune di residenza riconosce il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta. Tale contrassegno è nominativo e può essere utilizzato solo quando l’auto è al servizio del malato intestatario del permesso.

     Le sedi del Patronato ENASC sono a disposizione per la necessaria assistenza.

                                                                                                                           Il Presidente

                                                                                                                     (Peppino De Luca)

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